Articolo 1 (Denominazione)
“È costituita, nel rispetto delle disposizioni del D.LGS.117/217, dalla trasformazione della Associazione “Tra Capo e Collo ONLUS, già iscritta al registro delle Onlus, l’“Associazione denominata Tra Capo E Collo Associazione di promozione Sociale APS” in breve “Associazione Tra Capo e Collo APS”. L’Associazione è apartitica e aconfessionale; i contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa. L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 (Finalità)
“L’Associazione non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità solidaristiche e di interesse generale.”.
Articolo 3 (Attività di interesse generale)
“Nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale, persegue il seguente scopo: la promozione sociale attraverso l’assistenza con esclusione di quella socio-sanitaria ai pazienti ed ai familiari dei pazienti affetti da malattia oncologica del distretto testa e collo. A tal fine, l’associazione si propone di creare una rete solidale multidisciplinare che si occupi, di tutti gli aspetti che caratterizzano l’intero periodo di malattia, nel soddisfacimento dei bisogni assistenziali, sociali, psicologici e spirituali, anche promuovendo attività sportive e culturali finalizzate alla promozione del benessere psico-fisico della persona e la promozione della salute.
L’Associazione svolgerà le seguenti ulteriori attività previste dall’art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017:
14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
Articolo 4 (Natura volontaria dell’Associazione)
“L’attività è svolta come azione volontaria e può prevedere l’erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi o la produzione e scambio di beni e servizi.
Potranno essere deliberati rimborsi analitici delle spese effettivamente sostenute dai soci per i fini dell’associazione”.
Articolo 5 (Attività strumentali)
“L’Associazione potrà eventualmente svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali ad esse. Il loro esercizio è subordinato e condizionato all’emanazione dei decreti ministeriali previsti dall’art 6 d.lgs. 117/2017 e comunque dovrà essere limitato a quanto previsto in tali decreti e nella normativa specifica”.
Articolo 6 (Sede sociale)
“L’Associazione ha sede in piazza IV Novembre 1 a Capiago Intimiano. L’eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l’obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed eventualmente ad altri istituti a cui sia necessario dare la comunicazione ai sensi di legge”.
Articolo 7 (Durata, disciplina, Reti)
“L’associazione potrà associarsi a Reti Associative che svolgono attività d’interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali che comunque abbiano scopo simile a quello dell’associazione medesima”.
Articolo 8 (Modalità)
L’Associazione intende svolgere la predetta attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Tale attività potrà essere esercitata in queste forme o modalità.
Articolo 9 (Patrimonio dell’Associazione)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da una somma pari a 30.000 euro liquidi e disponibili. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
Le entrate dell’associazione sono costituite:
di specifiche e documentate attività progetti;
nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazioni di volontariato.
Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi, all’atto dell’adesione all’Associazione, da parte di chi intende aderire all’Associazione. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale.
E’ comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo
universale. La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore. Gli utili o gli avanzi di gestione potranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell’attività istituzionale e per le attività direttamente connesse.
L’associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli articoli precedenti ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 10 (Utilizzo del patrimonio)
“Il patrimonio è utilizzato per l’attività statutaria al fine esclusivo del perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e specificatamente dell’attività di interesse sociale sopra indicata.
Non è prevista ed è vietata la distribuzione anche indiretta di fondi e riserve comunque denominate ad associati lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili e sono quindi vietate:
– La corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali;
– La corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti di categoria o di riferimento;
– L’acquisto di beni e servizi per corrispettivi superiori al valore nominale.
– Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualsiasi titolo operano per l’Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamentecontrollate o collegate”.
Articolo 11 (Soci)
“Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, minori (rappresentati dal genitore o da chi ne fa le veci) o maggiori d’età che condividono le finalità dell’ente e si impegnano per realizzarle, altre APS e anche altri enti del Terzo Settore a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.
Non vi sono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all’ammissione degli associati, né la partecipazione sociale è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Non è possibile il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa”
Articolo 12 (Modalità di ammissione del socio)
Chi intende aderire all’Associazione può essere maggiore o minore di età e deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali regolamenti. I soci minorenni devono essere rappresentati dal genitore o da chi ne fa le veci.
Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l’assemblea.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo l’obbligo di versare la quota annuale.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci, godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
L’adesione all’Associazione comporta il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali s’intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall’Associazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.
Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dalla legge, deve essere integrato entro un anno o nel minor tempo previsto dalla legge, trascorso il quale l’Associazione sarà cancellata dal Registro unico e formulerà richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro ”.
Articolo 13 (Doveri dell’associato)
“Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa stabilita, a rispettare il presente Statuto e a svolgere la propria attività in favore dell’ente, in modo spontaneo e gratuito “.
Articolo 14 (Recesso dell’Associato)
“La qualità di socio viene meno in caso di recesso, esclusione o morte del socio. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta all’Organo di amministrazione che ne prenderà nota nel Libro degli associati.
L’esclusione del socio può essere decisa dall’Organo di amministrazione. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
La qualifica di socio si perde per recesso, decesso, per inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi; chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo, ratificata dall’assemblea dei soci.
Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro 3 mesi, potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell’esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio arbitrale di cui all’articolo 15 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.”
Articolo 15 (Diritti dell’Associato)
“Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea se iscritto da almeno 15 giorni, può eleggere gli organi sociali ed esservi eletto, ha il diritto di essere informato sulla attività dell’Associazione e può controllarne l’andamento visionando i libri sociali presso la sede sociale in qualunque momento e senza fornire specifiche motivazioni semplicemente facendone richiesta preventiva al Presidente”.
Articolo 16 (I Volontari)
“L’Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati. I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all’Associazione saranno depositati dall’Associazione al Registro dei Volontari nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai Decreti ministeriali previsti.
Coloro che prestano attività di volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile a norma art 18 d.lgs. 1171 2017. Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Volontario purché documentate e strettamente legate all’attività dell’Associazione. In casi specifici previsti dall’Organo di Amministrazione, è possibile erogare al Volontario un rimborso per spese autocertificate che non sarà comunque mai superiore a 10 euro giornalieri e non potrà mai superare l’importo di 150 euro mensili, o la misura minima prevista dalla legge”.
Articolo 17 (I Lavoratori)
“L’assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi se necessario per perseguire le attività di interesse generale e le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione.
Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 5% del numero degli associati.
La qualità di volontario dell’Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito svolto per conto dell’Associazione”.
Articolo 18 (Organi dell’amministrazione)
“Sono organi dell’Associazione:
Articolo 19 (L’Assemblea e la sua convocazione)
“L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio
consuntivo e dell’eventuale bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio solare. I soci minorenni sono rappresentati al voto in assemblea dal genitore o da chi ne fa le veci. In sede ordinaria:
– elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
– elegge il Presidente e il Vicepresidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo; – nomina il segretario e il tesoriere dell’Associazione ove previsti;
– può nominare il Revisori dei Conti se previsto;
– delinea gli indirizzi prioritari e generali dell’Associazione;
– approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati nonché di
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
– autorizza gli atti di straordinaria amministrazione: si considerano tali l’acquisto e l’alienazione di immobili, nonché l’assunzione di impegni di spesa che superano in misura considerevole i limiti indicati nel bilancio preventivo.
In sede straordinaria:
– delibera sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L’Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante comunicazione affissa nelle sedi dell’Associazione e inviata a ciascun socio a mezzo di lettera / fax / e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti i soci nonché ai Revisori dei conti, se nominati, e affissa a tutte le sedi dell’Associazione. Le assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art.21 c.c.
Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3⁄4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente se non è stato nominato il segretario dell’Associazione. Il Presidente dell’Assemblea nomina un suo segretario e se lo ritiene due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale”.
Articolo 20 (Poteri dell’Assemblea)
“L’Assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali e delibera sulle loro responsabilità promuovendo se del caso azioni di responsabilità nei loro confronti; approva il bilancio di esercizio, sulla esclusione degli associati e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall’Atto costitutivo o dallo Statuto, in sede straordinaria, delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto, delibera lo scioglimento la trasformazione la fusione la scissione dell’Associazione, “.
Articolo21(Voto in Assemblea)
“In via ordinaria le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le delibere volte a modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati”.
Articolo 22 (Voto per delega o a distanza)
“Ciascun associato ha un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite al massimo tre deleghe, cinque deleghe se alla convocazione dell’Assemblea l’Associazione avrà oltre 500 soci”
Articolo 23 (Organo di Amministrazione)
“L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dall’Assemblea, da un minimo di 5 ad un massimo di 12 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente il segretario e il
tesoriere, eletti tra i soci per la durata di tre anni. Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.
I consiglieri sono rieleggibili e in caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente un Tesoriere e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l’Assemblea dei soci. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e, comunque, almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’eventuale preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea e alla nomina dei dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. Ogniqualvolta si ricorra a votazioni, in caso di parità, il voto delPresidente o di chi ne fa le veci, assume valore doppio in materia di conflitto di interessi, si applica ai componenti dell’Organo di controllo quanto previsto dall’articolo 2475-ter del Codice Civile”.
Articolo 24 (Il Consiglio direttivo)
Organo di amministrazione e di gestione dell’Associazione è il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero minimo di 5 membri e massimo di 12. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno il 50% dei membri ed è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
La convocazione contenente l’ordine del giorno, la data e la sede della riunione deve essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione ai membri almeno sette giorni pr ima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.
Il Consiglio Direttivo:
– redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall’Associazione;
Si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l’Associazione ed i Soci; provvede sulla domando di iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Articolo 25 (Il Segretario)
Il Segretario viene eletto dall’Assemblea dei Soci dura in carica per il periodo previsto per la durata del consiglio direttivo e può essere rieletto. Il Segretario sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo ho il compito di tenere aggiornati e conservare
i libri generali dell’Associazione, che comprendono:
verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;
Coadiuva inoltre il tesoriere nella redazione del bilancio e delle situazioni economico e patrimoniali curando la conservazione la raccolta della documentazione fiscale.
Coadiuva il presidente nella gestione della cassa della società.
Articolo 26 (Il Tesoriere)
Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea dei Soci dura in carica per il periodo previsto per la durata del consiglio direttivo e può essere rieletto.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione. Spetta solo al Presidente il potere di impegnare patrimonialmente la società ed effettuare i pagamenti, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo.
Articolo 27 (il Presidente)
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente. L’Assemblea dei Soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente ed un Vicepresidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente ed il Vicepresidente Onorario non hanno la rappresentanza dell’Associazione, né poteri esecutivi od operativi, essi possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Tuttavia, è data facoltà agli stessi, in considerazione dell’alto ruolo istituzionale che ricoprono di esprimere pareri e considerazioni non vincolanti sulle materie alle quali è chiamato a deliberare il Consiglio Direttivo
Articolo 28 (l’ORGANO di controllo)
“Qualora ricorrano le fattispecie previste dal D.L.GS. 117/2017 l’Associazione si doterà di un Organo di controllo formato da un revisore contabile iscritto al relativo Registro dei revisori contabili. L’Organo di controllo verifica sull’ osservanza della finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale vigila sull’osservanza della legge e degli Statuti dell’Associazione, sul rispetto dei prìncipi di corretta amministrazione, su/l’adeguatezza de/l’assetto amministrativo, contabile e organizzativo, sul funzionamento dell’Associazione e sulla conformità alle linee guida dell’eventuale bilancio sociale. Le decisioni dell’Organo di controllo in caso di disaccordo fra i componenti sono prese a maggioranza. Qualora si verifichi una situazione di parità prevale la posizione sostenuta o appoggiata dal Presidente.
Ai componenti dell’Organo di controllo sono concessi tutti i poteri ispettivi e di controllo necessari. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
notizie su/l’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari”.
Articolo 29 (Bilanci e scritture contabili)
“I bilanci dell’Associazione decorrono dal 1 gennaio di ogni anno e sono redatti secondo le disposizione degli articoli 13 e 87 del D.LGS.1 1712017. Il bilancio predisposto dall’Organo di amministrazione è redatto nei casi e nei modi previsti dall’art 14 del D.LGS.117/2017. Il bilancio sociale potrà essere redatto redatto nei casi e nei modi previsti dal D.LGS.117/2017.
Entro 120 gg o 180 giorni nei casi in cui particolari ragioni tecniche lo richiedano, dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci”
“All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge”.
Articolo 30 (Scioglimento dell’Associazione)
“L’eventuale scioglimento della Associazione sarà deciso dalla Assemblea straordinaria. In tal caso Il patrimonio residuo sarà devoluto od altri enti del Terzo Settore secondo l’art 9 del D.LGS.117/2017, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o comunque secondo le successive prescrizioni di legge e salvo diverso destinazione imposto dalla legge”.
Articolo 31 (Iscrizione al Registro Unico)
“L’organizzazione intende essere iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dando seguito e compiendo tutti gli adempimenti all’uopo necessari”.
Articolo 32 (Tribunale Arbitrale)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal
Presidente del Tribunale Arbitrale per l’Impresa, il Lavoro e lo Sport, di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. Nel procedimento ci si conformerà a quanto stabilito dal regolamento del detto Tribunale arbitrale. La sede dell’arbitrato sarà presso il domicilio stabilito dall’arbitro. L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto regolando lo svolgimento del procedimento secondo il citato regolamento e secondo quanto previsto dal Codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
All’arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera stessa. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e dall’organo di controllo, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.
I nostri obiettivi sono importanti e richiedono molte risorse anche economiche, per fare questo organizziamo eventi finalizzati alla raccolta di fondi, ma ci sono altri modi per poter contribuire e sostenere le attività dell’Associazione, scopri come.
Piazza IV Novembre, 1
22070 Capiago Intimiano (CO)
C.F. 95120830138
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